Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Napoli
Comunicazioni agli IscrittiNotizie dall'Ordine

Obbligatorietà di attivazione del servizio PEC

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione degli Iscritti tutti su quanto previsto dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, la quale, all’art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese), comma 7, così recita: I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Analogo obbligo corre, in forza del comma 8 del medesimo articolo, a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le quali istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo sicché, giusta comma 9, salvo quanto stabilito […], le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi […] 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.

Con Circolare n. 20/2009, prot. 3856/2009 del 05/10/2009, il CONAF informava gli Ordini e le Federazioni territoriali, e queste i propri Iscritti, che sussisteva l’Obbligo di attivazione della PEC per tutti gli Iscritti in ALBI professionali entro il 29 novembre 2009. Precisava, inoltre, che era possibile attivare gratuitamente il servizio PEC grazie alla convenzione CONAF/EPAP con la NAMIRIAL S.p.A..

Successivamente, la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità) ha previsto che a decorrere dal 31 gennaio 2012 L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell’Ordine inadempiente. In pratica, si demanda agli Ordini l’onere di vigilare sulla condotta dei propri iscritti perché essi siano diligenti nell’attivazione e comunicazione di un indirizzo PEC.

Tanto premesso, atteso che tutti i professionisti sono tenuti a comunicare un proprio indirizzo PEC e che Ignorantia legis non excusat, l’aver eventualmente eluso tale obbligo costituisce un’inadempienza ed assume, pertanto, rilevanza disciplinare.

Per evitare tali spiacevoli circostanze e per venire incontro alle esigenze degli Iscritti, lo scrivente Ordine ha allora provveduto gratuitamente all’attivazione d’ufficio di caselle PEC per tutti gli Iscritti che non ne erano dotati ovvero per quelli che non avevano comunicato alcun indirizzo PEC, dandone contestuale comunicazione agli stessi con i mezzi all’epoca attivi (email ordinaria) e fornendo indicazioni per completare la fase di attivazione.

Ai nuovi iscritti che non ne sono già in possesso, viene offerta la possibilità di attivarne uno, sempre gratuitamente ancora grazie alla convenzione con la NAMIRIAL S.p.A., contestualmente all’iscrizione all’albo.

In conclusione, ricordato l’obbligo di legge per i professionisti iscritti ad albi o collegi di comunicare un proprio indirizzo PEC e che, quindi, volontariamente o d’ufficio tutti gli Iscritti sono provvisti di PEC, lo scrivente Ordine invita i destinatari della presente comunicazione a verificare il corretto funzionamento della propria casella di PEC poiché la stessa è di fatto utilizzata, con valore legale, dalle pubbliche Amministrazioni per la relativa corrispondenza senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.

È possibile verificare quale sia il proprio indirizzo PEC, se esiste, semplicemente collegandosi al sito: https://www.inipec.gov.it e scegliere il servizio “Cerca indirizzo PEC”. Qualora, infine, si riscontrino difficoltà nell’accesso, ad esempio perché non si è più in possesso della password di accesso, si invitano gli Iscritti a contattare il proprio fornitore del servizio.

Per il download della comunicazione clicca QUI