Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Napoli
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In vigore anche per i professionisti l’obbligo di emissione di sole fatture elettroniche per servizi resi verso le pubbliche amministrazioni

 
La Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007, articolo 1, commi 209÷214) ha attivato il processo di fatturazione elettronica a fronte di forniture di beni e/o prestazioni di servizi resi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Con il Decreto del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2013, n. 55, sono state individuate le regole tecniche e le linee guida per la gestione dei processi di fatturazione elettronica.
L’obbligo di emissione di sole fatture elettroniche comporta l’impossibilità da parte delle amministrazioni pubbliche (amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e, conseguentemente, il divieto di procedere ad alcun pagamento, finanche parziale, fintanto che non si provveda all’invio delle stesse in forma elettronica.
In conclusione, i fornitori delle amministrazioni pubbliche e le stesse amministrazioni pubbliche devono adeguarsi rispettando le regole del decreto nell’intero processo di fatturazione: emissione, trasmissione, ricezione e conservazione dovranno essere gestiti interamente in formato elettronico.
I professionisti, allorché fornitori di servizi nei confronti delle PP.AA., sono anch’essi tenuti all’osservanza del predetto obbligo, inizialmente previsto a partire dal 6 giugno 2015, ma anticipato al 31 marzo 2015 giusta articolo 25 del D.L. Legge 66/2014.
La trasmissione delle fatture avviene in formato XML (eXtensible Markup Language), sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale (tramite certificato), inviata per via telematica al SDI (Sistema Di Interscambio), gestito dall’Agenzia delle Entrate e Sogei.
La fattura elettronica, dunque, non viene inviata direttamente alla P.A., ma ad un sistema software che riceve il file trasmesso dalle aziende fornitrici con la fattura conforme ai requisiti imposti, ne verifica la correttezza formale e provvede ad inoltrarla all’amministrazione destinataria.
L’invio della fattura può avvenire in diversi modi:
• Invio fatture via PEC. La fattura elettronica può essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata. Il file da trasmettere, di dimensione non superiore a 30 MB, costituisce l’allegato del messaggio di posta. La prima volta che il soggetto intende inviare la fattura per PEC deve inviare il messaggio e i relativi allegati all’indirizzo di posta certificata del SDI pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it. In questo modo il SDI comunica al mittente l’indirizzo PEC da usare per le successive trasmissioni, fornendo un indirizzo dedicato per ogni soggetto.
• Invio fatture via Web. L’invio delle fatture online avviene tramite la funzione di trasmissione telematica disponibile nella sezione “Inviare la FatturaPA” del sito www.fatturapa.gov.it: è possibile trasmettere la singola fattura o l’archivio di fatture la cui dimensione non può superare i 5 mega. A invio effettuato verrà rilasciata ricevuta di consegna o eventuale notifica di scarto.
• Altri metodi di invio. La trasmissione della fattura può essere effettuata anche secondo altre modalità: cooperazione applicativa su rete Internet, porte di dominio in ambito SPCoop, sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
Per i dettagli si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.
Tutti i canali prevedono l’invio di notifiche sull’esito della trasmissione.
Il sistema riconosce tre tipi di file:
• file fattura in XML sul modello scaricabile dal sito www.fatturapa.gov.it, firmato digitalmente e conforme alle specifiche delle fatture elettroniche per la P.A.;
• file compresso esclusivamente in formato zip contenente uno o più file fattura;
• file messaggio sempre in formato XML; è la risposta del SDI alla trasmissione dei dati e può essere una ricevuta di consegna o una notifica di scarto, mancata consegna, esito, file non recapitabile etc..
Ricevuto il file, il SDI assegna un identificativo alla pratica ed effettua le verifiche. In caso di esito negativo invia notifica di scarto al soggetto mittente. Diversamente trasmette le fattura al destinatario e, contestualmente, invia al mittente ricevuta di consegna. Qualora, nonostante il buon esito della pratica, non fosse possibile trasmettere il file al destinatario per cause non imputabili al SDI, verrà inviata al mittente notifica di mancata consegna. Il Sistema tenterà, comunque, di recapitare la fattura per i 15 giorni successivi, decorsi i quali invierà al mittente notifica definitiva di file non recapitabile.
Per ogni fattura recapitata, il SDI riceve notifica di accettazione o rifiuto della fattura da parte dell’Amministrazione e provvede a inoltrarla al soggetto trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica. Non ricevendo alcuna notifica, il SDI provvederà a inoltrare la notifica di decorrenza dei termini al mittente e alla PA che ha ricevuto la fattura.
L’obbligo prevede anche la conservazione digitale a norma, sia per il soggetto emittente che per il soggetto ricevente, delle fatture e dei messaggi ritornati dal SDI.
L’accesso al SDI per la trasmissione delle fatture richiede le credenziali Entratel/Fisconline o una Carta Nazionale dei Servizi. È necessario, inoltre, che il fornitore sia anche dotato di casella PEC, aderisca e sottoscriva l’accordo di servizio e definisca un accordo per disciplinare la trasmissione della fattura e i relativi messaggi di notifica attraverso protocolli di “file transfer” all’interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale.
Le fatture dovranno contenere le indicazioni sul soggetto trasmittente, compreso l’identificativo fiscale, il progressivo di invio (al riguardo si evidenzia che le fatture emesse verso le PP.AA. seguono una propria numerazione sicché, nel caso di professionisti che instaurano rapporti di lavoro anche con soggetti privati, si potranno avere fatture con lo stesso numero, diversificate però con opportuni prefissi o suffissi: ad es. Fattura 01/2015 e Fattura 01-PA/2015) e il numero di trasmissione. L’amministrazione destinataria, verrà identificata con un apposito codice (Codice univoco ufficio).
Tale codice potrà essere desunto, ove non già comunicato dalla P.A. verso la quale si emette la fattura elettronica, consultando il sito: http://www.indicepa.gov.it/
L’icona con il simbolo dell’euro collega direttamente alla pagina in cui è riportato tale codice univoco.
La consultazione dell’indice delle pubbliche amministrazioni è indispensabile anche per verificare se l’ente è soggetto alla disciplina di split payment (scissione dei pagamenti) di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 o solo alla fatturazione elettronica. In pratica, se sussiste la scissione dei pagamenti, l’IVA dovuta dalla P.A. viene trattenuta e versata all’erario direttamente dalla stessa P.A.. Si precisa, tuttavia, che le operazioni rese da professionisti assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto non rientrano nel campo applicativo dello split payment (vedasi circolare n. 6/E del 19/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate , paragrafo 8.7).
Al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, sarà necessario specificare in fattura altri codici, pena l’impossibilità di procedere al pagamento della fattura stessa, e segnatamente:
• il CIG (Codice Identificativo Gara), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (contratti non qualificabili quali contratti di appalto);
• il CUP (Codice Unico Progetto), in caso di fatture relative a opere pubbliche (opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari ed, in ogni caso, a nuovi progetti di investimento pubblico, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3).
In conclusione, I fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, e tra questi i professionisti, devono:
• generare la Fattura Elettronica secondo le specifiche delle regole tecniche;
• firmare digitalmente la fattura elettronica (naturalmente, è possibile utilizzare il sistema di firma elettronica fornito dal Conaf in uno con la tessera di iscrizione o smart card);
• inviare la FatturaPA allo SDI, che successivamente provvede alla consegna della fattura all’ufficio destinatario della P.A., tramite i canali previsti (PEC, WEB, FTP, cooperazione applicativa);
• gestire i messaggi ricevuti dallo SDI (notifiche/ricevute);
• conservare a norma le FatturePA ed i messaggi.
 
Azioni a favore degli iscritti
Tutte le attività/obblighi a carico dei professionisti (non ultima la conservazione per 10 anni a norma di legge delle fatture in formato digitale) possono essere facilitate ricorrendo a specifiche soluzioni di società terze.
In tale ottica, il Consiglio Nazionale, ha sottoscritto una specifica convenzione, che contempla diversi servizi, con la società Namirial (scarica il testo della convenzione).
In particolare, è possibile acquistare i seguenti pacchetti di fatture senza limiti temporali di scadenza:
 
• tipologia single user (fatture per una sola partita IVA): “FATT-PA Namirial light” nelle due versioni “20” (gestione di 20 fatture) e “50” (gestione di 50 fatture) al costo rispettivamente di € 21.25 + IVA e € 41.65 + IVA;
• tipologia multiuser (fatture per più partite IVA): “FATT-PA Namirial multiuser” nell’unica versione “100” (gestione di 100 fatture) al costo di € 84,15 + IVA.
 
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Per scaricare la circolare dell’Agenzia delle Entrate clicca qui