Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Napoli
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CIRCOLARE CONAF 14_2017 DEL 10/01/2017 – Disciplina normativa e attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA)

La circolare CONAF 14_2017 fa chiarezza su alcuni aspetti inerenti la disciplina normativa e l’attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) rispetto ai quali puntualizza i limiti correlativi come desunti dalla giurisprudenza amministrativa in sede di esegesi della normativa di riferimento.
In particolare, richiama l’attenzione sulla circostanza, in conformità con quanto previsto dall’art. 2, comma l, lett. c), del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, che le attività cui sono tenuti i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola non possono, né direttamente né indirettamente, avere ad oggetto attività riservate dalla legge ai professionisti iscritti ad albi ordini o collegi professionali.
Ancora, giusta sentenza n. 11220/20 del Tar Lazio, tali Centri possono solo provvedere alla trasmissione e, quindi, alla mera allegazione di elaborati progettuali redatti da professionisti abilitati e non alla loro redazione, poiché questi possono essere predisposti e sottoscritti solo da un libero professionista incaricato dall’impresa agricola e che, in caso contrario, la condotta posta in essere dai CAA potrebbe sostanziarsi in esercizio abusivo della professione.
Infine, con sentenza n. 4665/2016 (pubblicata il 10 novembre 20 16), il Consiglio di Stato ha ribadito che la facoltà prevista per gli agricoltori di rivolgersi anche ai CAA per la presentazione delle istanze (nella fattispecie per la certificazione IAP e per l’assegnazione del carburante agricolo) lascia tuttavia inalterate le competenze specifiche attribuite in via esclusiva dalla legge ai professionisti, dottori agronomi e forestali, iscritti agli ordini ed ai collegi professionali.
In definitiva, Il legislatore ha inteso configurare tali Centri come soggetti privati delegati allo svolgimento di funzioni amministrative-burocratiche, ovvero strumenti ”per l’esercizio dell’attività di assistenza agli agricoltori” nei procedimenti per la richiesta di contributi finanziari per la loro attività agricola.
Lo specifico scopo dei CAA è solo quello di agevolare l’espletamento delle pratiche burocratiche, verificando, tra l’altro, la completezza della documentazione che gli imprenditori stessi devono presentare per svolgere la loro attività agricola o per ottenere agevolazioni finanziarie, lasciando invece attribuite in via esclusiva agli Agronomi iscritti all’Ordine professionale le funzioni di consulenza e di istruttoria.
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